Uno strumento di autodifesa al gas lacrimogeno CS non è assolutamente paragonabile a uno spray peperoncino conforme alla legge: è questa, in sintesi, la decisone presa dalla VI sez. della Cassazione Penale con sentenza n. 30140 del luglio 2021.
Tradotto, una bomboletta che contiene gas lacrimogeno, un articolo che purtroppo è di libera vendita in alcuni Paesi UE, in Italia è considerata un’arma. Capirne i motivi è semplice, prima di tutto perché l’utilizzo di questo dispositivo è consentito solo alle forze di polizia; in secondo luogo perché il suo contenuto è ritenuto dalla Corte un aggressivo chimico dalle potenzialità nocive.
La differenza sostanziale tra i due prodotti è data quindi dalla sostanza in essi contenuta: il gas CS è di natura chimica, ovvero una miscela a basi di orto-clorobenziliden-malononitrile, mentre lo spray antiaggressione OC è con principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum.
Strumento quest’ultimo che, precisano i giudici, se non conforme ai dettami del D.M. 103/2011, rischia di determinare il reato di porto abusivo di armi in caso di possesso.
A.F.